Aspetti generali relativi ai diritti della personalità



Tra i diritti assoluti vengono in esame innanzitutto quelli non aventi carattere patrimoniale (diritto all'integrità fisica, al nome, all'integrità personale, alla riservatezza). Si tratta dei c.d. diritti personalissimi.

Sotto questo profilo i soggetti (la persona fisica e, relativamente a quelle situazioni soggettive che risultano ontologicamente configurabili, anche le altre entità dotate di soggettività) vengono tutelati dall'ordinamento giuridico in relazione ad una serie di aspetti.

Ciò accade non soltanto con riferimento alle garanzie accordate dalla Carta Costituzionale volte a tutelare i diritti di libertà del singolo, ma anche alle norme penali che proteggono gli individui dalle aggressioni che possono riguardare la sfera fisica, morale o altrimenti attinente alla personalità dei medesimi.

Qui prenderemo in esame la tutela che le norme privatistiche approntano per i singoli, concedendo a costoro azione contro lesioni potenziali o attuali alla sfera personale.

I diritti della personalità definiti come diritti assoluti (qualificazione che attiene all'aspetto strutturale del diritto) si qualificano anche come necessari, dal momento che non possono mai mancare per nessun soggetto. Possiamo dire che vi siano soggetti di indigenza tale da non avere alcun diritto di natura patrimoniale concernente beni del mondo esteriore (diritti reali, crediti, etc.). Essi saranno pur sempre titolari del diritto alla propria integrità fisica, alla riservatezza etc..

A causa di questa strettissima inerenza rispetto al soggetto che ne è titolare, i diritti della personalità non si possono nè trasmettere, nè perdere, nè prescrivere. Sono intrasmissibili ed indisponibili nota1. Si acquistano con la nascita della persona fisica (dunque con l'insorgenza della capacità giuridica di cui sono estrinsecazione) e si estinguono con la morte. Come già si è accennato in tema di capacità giuridica, anche le persone giuridiche sono titolari di alcuni diritti personalissimi (diritto al nome, all'integrità morale, non certo all'inviolabilità fisica).

Riprendendo il tema della stretta interdipendenza dei diritti personalissimi rispetto al soggetto al quale essi sono riferiti, è chiaro che risulta impossibile individuare un termine oggettivo nota2 che sia ulteriore rispetto al soggetto medesimo che ne è il titolare. Si può così osservare che oggetto e soggetto del diritto vengono a coincidere.

Questa identificazione dei due termini della relazione giuridica nota3 ha creato vasta perplessità in dottrina, essendosi rilevato come ciò condurrebbe alla negazione stessa del diritto, che, in quanto tale, postula indispensabilmente una distinzione tra il soggetto titolare e l'oggetto sul quale si appunta la situazione di vantaggio.

Si è tentato anche di configurare l'oggetto dei diritti della personalità in un quid distinto dal soggetto, vale a dire di volta in volta nella vita, nell'integrità morale, nella riservatezza come beni a sè.

Un riflesso di questa opinione si coglie nella differenza di parere che si registra circa l'unitarietà o la pluralità dei diritti personalissimi. Secondo la tesi della pluralità nota4, sarebbe possibile configurare più beni giuridici, consistenti ciascuno in un distinto aspetto (onore, riservatezza, etc.). Ne seguirebbe anche la pluralità delle situazioni giuridiche soggettive attive che vi si riferissero nota5.

Sotto il profilo strutturale è opportuno tuttavia aggiungere che non v'è nulla di logicamente ripugnante nel configurare la coincidenza del soggetto e dell'oggetto della relazione in cui si sostanzia il diritto della personalità.

Avendo riguardo al significato della qualificazione "assolutezza", riferita al diritto che si presenta come libero nella sua attuazione dai condizionamenti relativi alle condotte dei soggetti "terzi", si può comprendere che non v'è nessun problema a costruire la figura del diritto della personalità come quella situazione in cui il soggetto è posto in una relazione immediata con sè stesso quale entità in grado di estrinsecarsi liberamente, entità dotata di un nome, un'integrità fisica e morale, etc..

In questo senso possiamo dire che lo stesso soggetto, riguardato come termine attivo del diritto, è tale e, riguardato come somma di tutte le libertà che gli sono assicurate dall'ordinamento (assicurate sia come libera condotta sia come diritto a non essere leso in queste prerogative da altri soggetti) è anche oggetto del diritto stesso.

V'è tuttavia un'importante precisazione che può dar conto sia dell'apparente contraddizione di una tale costruzione, sia delle altrettanto apparenti contraddizioni che sembrano affliggere quella tra le teoriche ricostruttive dell'essenza dei diritti reali che risolve la caratteristica della assolutezza nel dovere di astensione incombente in capo alla generalità dei soggetti, in ossequio al divieto del neminem laedere.

Quando è dato di apprezzare il diritto di riservatezza come tale? Certamente quando mi occupo delle cose mie che reputo personali senza essere disturbato da altri soggetti e dunque in difetto di una condotta di alcuno che renda pubbliche o diffonda comunque notizie attinenti alla mia sfera privata.

Quando viene in esame il diritto all'integrità fisica? Senza dubbio esso è sempre valido ed efficace, ma viene in esame nel momento in cui si palesa una lesione di esso.

Ecco allora che è possibile concludere che, a differenza di quanto accade per i diritti reali, che sono connotati soprattutto da una dimensione di godimento esteriore ed evidente, proprio in quanto esiste un termine oggettivo esteriore della relazione che vale a differenziare soggetto ed oggetto del diritto, nel caso dei diritti della personalità le cose vanno diversamente nota6.

L'aspetto del godimento diviene irrilevante in quanto, per così dire, è in re ipsa, è intrinsecamente connesso alla vita quotidiana del soggetto. Nessuno si sogna di dire che sta fruendo del proprio diritto relativo all'integrità fisica soltanto perchè nessuno lo minaccia, lo percuote o comunque ne menoma il corpo. Tale diritto viene in esame invece proprio nel momento della sua lesione, per poter affermare che colui che ha posto in essere la condotta lesiva ha violato la situazione soggettiva attiva del titolare.

Questo da un lato dà conto della peculiare struttura dei diritti della personalità, venendo anche a chiarire la differenza intrinseca tra essi e l'ulteriore categoria dei diritti assoluti, vale a dire i diritti reali, dall'altro viene a rivalutare la citata teorica del dovere generico di astensione, criterio riferibile più che ai diritti reali a quelli della personalità.

Se le cose dette presentano una qualche coerenza, si può affermare che, essendo l'oggetto dei diritti della personalità null'altro se non il soggetto riguardato dal punto di vista delle condotte ammesse e delle garanzie di libertà esterna che gli vengono attribuite dall'ordinamento, non tanto si deve parlare dei diritti della personalità come di una pluralità di situazioni distinte, quanto di un unico diritto che si specifica di volta in volta, a seconda della sensibilità sociale e della norma positiva nota7.

A differenza degli altri diritti assoluti (vale a dire dei diritti reali) queste situazioni non sono connotate dal numero chiuso e dalla tipicità, bensì rappresentano un "catalogo aperto", dal contenuto modulabile.

Il novero degli stessi deve inoltre essere considerato come aperto: l'evoluzione sociale intesa sia come affinamento della sensibilità sociale, sia come esposizione a nuove forme di aggressione della sfera personale dei soggetti, reclama forme di tutela nuove ed appropriate.

Accanto alle figure tradizionali, costituite da diritto all'integrità fisica, al nome, all'immagine, all'onore, si sono evidenziati nel corso del tempo il diritto alla riservatezza ed all'identità personale. Assai importante in questa evoluzione è il pensiero della giurisprudenza.

Questa ha rinvenuto quale fonte di tutela di nuovi aspetti afferenti al diritto in questione direttamente la Carta Costituzionale.

I diritti della personalità godono per lo più di tutela sia penale sia civile. Quest'ultima si estrinseca principalmente nel diritto al risarcimento del danno cagionato dalla condotta lesiva esterna (2043 cod.civ. ), danno che, in concomitanza con la qualificazione dell'azione come penalmente rilevante, comprende sia il danno patrimoniale sia quello di carattere non patrimoniale (2059 cod.civ. , 185 cod.pen. ). Quando è possibile, si fa luogo alla reintegrazione in forma specifica (art. 2058 cod.civ. ) e, nel caso di condotta penalmente rilevante, ex art. 120 cod.pen. , quando tale pubblicità possa contribuire a riparare il danno, può essere disposta la pubblicazione su uno o più giornali della sentenza di condanna al risarcimento.

Grande importanza assume anche la possibilità di agire mediante la c.d. inibitoria, ossia l'azione di natura cautelare intesa ad impedire che la condotta iniziata possa essere portata a compimento o a grado ulteriore di perfezionamento. Strumento rilevante perchè si pone come presidio avanzato del diritto impedendo la concreta verificazione del danno.

Assai rilevante, (riguardando il diritto all'onore, all'immagine, alla riservatezza e, in un certo senso, all'identità personale) è porre in luce che la tutela di alcuni diritti della personalità deve essere contemperata con l'esercizio concreto di diritti aventi pure rango costituzionale, quali ad esempio il diritto di critica e di cronaca (cfr. art. 21 Cost. ).

Note

nota1

V. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.310.
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nota2

Con l'espressione "termine oggettivo" si intende alludere al quid sul quale si appunta la situazione giuridica soggettiva. Nel corso della disamina dedicata all'oggetto del diritto prenderemo in specifica considerazione i beni giuridici, distinguendoli dalle cose, locuzione che possiede una valenza eminentemente naturalistica.
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nota3

Anche qui giova osservare che assumiamo con l'espressione verbale "relazione" quel particolare nesso che vale a connettere giuridicamente soggetto ad oggetto del diritto nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive connotate da assolutezza.
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nota4

V. Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.145.
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nota5

Secondo Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.168, questa impostazione teorica assicurerebbe all'individuo una maggior tutela in tutte le nuove situazioni che si possano venire a creare in conseguenza della continua evoluzione e modificazione sociale.
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nota6

Messinetti, Personalità (diritti della), in Enc. dir., 1983, p.356, ritiene che le incertezze e le ambiguità delle varie teorie giuridiche sulla persona derivino da "una considerazione sostanziale degli interessi confluenti nel valore giuridico della persona sul modello di una logica della garanzia giuridica come logica proprietaria". Ne seguirebbe, secondo l'Autore, l'esigenza di dare alla c.d. categoria dei diritti della personalità "una base concettuale autonoma, ossia non ricavata per meccanica induzione da quei caratteri (oggetto, bene, lesione, danno, risarcimento) su cui si fonda l'ordinamento giuridico positivo dei rapporti patrimoniali".
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nota7

Così, tra gli altri, Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.353; Perlingieri, La personalità umana nell'ordinamento giuridico, Camerino, 1972, p.66; Dogliotti, Le persone fisiche, in Trattato dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.55.
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Bibliografia

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  • FRANCESCHELLI, Diritto alla riservatezza, Napoli, 1960
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