Aspettativa



L'aspettativa consiste nella situazione preliminare di interesse facente capo ad un soggetto, in attesa e nella previsione dell'insorgenza di una situazione giuridica soggettiva corrispondente ad un diritto soggettivo perfetto nota1.

L'ordinamento assume in considerazione tale situazione, tutelandola in via provvisoria e strumentale per il tramite di alcune norme specifiche (cfr. artt. 1356 , 1357 , 1358 , 1359 cod.civ.).

In via generale, si può osservare che l'acquisto di un diritto può non intervenire in via immediata, discendendo in esito ad una vicenda diacronica, con il sopraggiungere di più elementi in tempi successivi. Lo svolgimento cronologico di questa vicenda propone la figura dell'aspettativa nota2.

Si pensi, per esempio, ad un lascito ereditario destinato a taluno sotto la condizione sospensiva, il cui evento consista nel superamento di un concorso. Costui acquisterà il diritto al lascito soltanto quando supererà la prova concorsuale.

Anteriormente a tale momento si trova in una posizione di mera aspettativa. Essa non è irrilevante per l'ordinamento. La legge concede la possibilità di tutelare tale situazione giuridica soggettiva per il tramite di atti aventi natura conservativa o cautelare, in attesa e nella previsione della nascita del diritto soggettivo. Ciò fino a giungere al punto di ritenere legalmente verificata la condizione: si pensi alla c.d. finzione di avveramento di cui all'art. 1359 cod.civ. .

Sotto il profilo oggettivo l'aspettativa dà vita ad una serie di elementi che si susseguono cronologicamente. Si fa riferimento, a tal proposito, al concetto di fattispecie a formazione progressiva, nella quale cioè il risultato viene ottenuto gradualmente. In questo senso l'aspettativa configura un effetto preliminare, prodromico nota3.

Si distingue l'aspettativa di fatto da quella c.d. di diritto.

La prima non riceve tutela dall'ordinamento. Essa corrisponde a quelle situazioni non protette dalla legge, nelle quali un soggetto attende che uno stato di fatto evolva in modo tale da fargli conseguire un diritto soggettivo (es.: l'imprenditore Tizio, che desidera incrementare la propria attività, attende l'approvazione di una legge che prevede una particolare agevolazione fiscale nonchè l'erogazione di sovvenzioni per chi costruisca capannoni industriali ed assuma nuova manodopera: nel caso in cui la legge non venga emanata egli non può a buon diritto adire il Giudice per il risarcimento del danno). L'aspettativa di diritto riceve invece dall'ordinamento la tutela di cui s'è anzi dettonota4 .

Occupandoci solo di quest'ultima possiamo concludere osservando che la rilevanza giuridica dell'aspettativa si manifesta non solo sotto il profilo della già riferita possibilità del compimento di atti conservativi e/o cautelari (es: la possibile assunzione di cautele quale il sequestro ex 1356 cod.civ. , rimedio che può essere richiesto dall'acquirente sotto condizione sospensiva), ma anche più sostanzialmente, dal punto di vista dell'alienabilità della situazione giuridica soggettiva preliminare.

Note

nota1

Si veda, tra gli altri, Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.328. Viene posta l'attenzione sull'elemento tipico dell'aspettativa rappresentato da una situazione di vantaggio connaturata dall'essenziale inattività. In altri termini il titolare di essa non potrebbe, attivandosi, pervenire alla realizzazione del proprio interesse. La concretizzazione dell'aspettativa dipende infatti da un elemento che si pone esternamente rispetto alla struttura della situazione giuridica in considerazione.
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nota2

Nicolò, Aspettativa (dir. civ.), in Enc. giur. Treccani, 1988, p.2, sottolinea come il fatto che funge da elemento che perfeziona la fattispecie deve essere semplicemente futuro, non essendo necessario che sia anche incerto.
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nota3

Cfr. Levi, Teoria generale del diritto, Padova, 1950, p.414; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.66.
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nota4

Analogamente Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile , Napoli, 1997, p.75.
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Bibliografia

  • LEVI, Teoria generale del diritto, Padova, 1950
  • NICOLO', Aspettativa, Roma, Enc.giur.Treccani, 1988
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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