Condizione termine e modo possono variamente riguardare la stipulazione di mutuo.
Nel mutuo tuttavia
il termine non assume il carattere di elemento accidentale: esso risulta infatti connaturato rispetto all'essenza stessa della negoziazione, stante il carattere restitutorio dell'obbligazione principale posta in capo al mutuatario. Pertanto
un termine finale è indispensabilmente connesso con la stipulazione del mutuo e non potrà mai fare difetto nota1. Ordinariamente il tempo della restituzione della somma è oggetto di accurata considerazione da parte dei contraenti, essendo spesso concordato in forma rateale. Cosa riferire dell'ipotesi in cui il contratto risulti comunque lacunoso?
A questo proposito la legge detta alcune regole volte ad integrare il regolamento negoziale (artt.
1816 ,
1817 cod.civ. ).
Una disamina più approfondita di questi aspetti viene compiuta con riferimento al tempo ed al luogo dell'esecuzione dell'obbligo restitutorio.
L'ammissibilità dell'apposizione di una
clausola condizionale è disputata, con particolare riferimento alla condizione sospensiva. Il tema verrà specificamente affrontato, analogamente a quello afferente al mutuo al quale sia stata apposto un
modo, ciò che viene ritenuto ammissibile.
Note
nota1
Analogamente Carresi, Il mutuo, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, vol.VIII, Torino, 1957, p.123 e Teti, Il mutuo, in Trattato di dir. priv., dir. da Rescigno, vol.XII, Torino, 1985, p.670.
top1Bibliografia
- CARRESI, Il mutuo, Torino, Tratt.dir.civ., 1957
- TETI, Il mutuo, Torino, Tratt.dir.priv. dir. da Rescigno, XII, 1985