Applicabilità della legge 3 febbraio 1975 n.18 all'atto pubblico



In merito all'applicabilità anche all'atto pubblico notarile della Legge 3 febbraio 1975 n. 18 , intitolata "Provvedimenti in favore dei ciechi", la dottrina ha sostenuto diverse e contraddittorie posizioni, senza definire univocamente quale fosse il valore innovativo della novella del 1975 nota1.

Le teorie che si sono confrontate divergevano sensibilmente in relazione al valore da attribuire alla nuova normativa, praticamente abrogativo secondo alcuni autori, delle norme della legge notarile non conciliabili con la novella del 1975 (anche in relazione al principio posto dall'art. 60 l.n.).

Secondo altri autori norme semplicemente non applicabili all'atto pubblico notarile, in quanto fondamentalmente inconciliabili.

La giurisprudenza ha avuto non molte occasioni di precisare in maniera adeguata la propria opinione in merito, comunque nel corso degli anni ha radicalmente modificato la propria posizione.

Inizialmente é stata affermata la necessità della piena applicazione della Legge n.18 del 1975 anche all'atto pubblico, con la conseguenza dell'indiretta abrogazione dell'art. 48 l.n. in presenza di parte non vedente, vista la piena rinunziabilità del testimone strumentale notarile (Tribunale di Torino 10/04/1992 ) ai sensi dell'art. 2 della legge .

Precedentemente era stata definita la non cumulabilità della funzione svolta dai testimoni strumentali di cui alla Legge n. 89 del 1913 , con quella disciplinata per l'assistente e il coredattore dalla legge n. 18 ( Pretura di Roma 20/01/1987 ).

Tale posizione, non certamente rassicurante per il notaio in termini disciplinari, obbligava il più delle volte il pubblico ufficiale a costituire comunque i due testimoni strumentali, utilizzando il III comma dell'art. 48 , pur avendo ricevuto l'espressa dispensa dalle parti.

Successivamente, da parte della Suprema Corte, è stata sancita la nullità dell'atto pubblico in cui era intervenuto un cieco incapace a sottoscrivere l'atto, senza l'intervento dei due assistenti previsti dalla Legge n.18 (Cass. Civ. Sez. III, 10604/94 ), considerando in tale frangente assolutamente insufficiente la procedura di documentazione prevista dalla legge notarile.

Per arrivare per ultimo a conclusioni diametralmente opposte, e cioè della effettiva inapplicabilità della Legge n.18 del 1975 all'atto pubblico notarile (Cass. Civ. Sez. III, 12437/97 ; Cass. Civ. Sez. II, 4344/00 ).

Con l'ultima pronuncia é stato definitivamente chiarito l'ambito di applicazione della Legge n. 18 del 1975 , limitato alle sole scritture private (quindi né atto pubblico né scrittura privata autenticata), cioè a quei rapporti tra il non vedente ed altri soggetti che non avvengano con l'intervento sostanziale del notaio nota2.

La posizione così ribadita dalla Suprema Corte può considerasi obiettivamente, anche per la chiarezza delle valutazioni espresse, orientamento consolidato.

In relazione a tale incontrovertibile risultato, che doveva considerarsi già assolutamente consolidato, la modifica normativa introdotta con la c.d. legge di semplificazione del 2005 (Legge28 novembre 2005, n. 246 ), ha messo a disposizione un ulteriore e definitivo criterio interpretativo, che conferma l'assoluta estraneità all'atto pubblico notarile della "miniriforma" di cui alla Legge n. 18 del 1975 . In effetti l'attuale dizione del nuovo art. 48 l.n. rende assolutamente necessari i testi strumentali previsti dalla legge notarile nel caso in cui parte dell'atto sia un soggetto non vedente (Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 7784/2020)

Note

nota1

Per un'esauriente elencazione delle posizioni assunte dalla dottrina, cfr. Casu Atto notarile del cieco, in Riv. Not. 5/2000, p.1254, in commento a Cass. Civ. Sez. II, 4344/00 .
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nota2

cfr. Casu Atto notarile del cieco, in Riv. not., 5/2000, p. 1259: "L'atto notarile è un prodotto dell'attività notarile, che riduce ad unità le differenziate volontà delle parti negoziali, interpretate ai sensi dell'art. 47 l.n. , confluenti ma differenziate negli interessi, che richiedono necessariamente l'opera unificatrice e sintetizzante di un pubblico ufficiale neutrale. La legge notarile è quindi una legge volta a garantire, per il tramite dell'opera del pubblico ufficiale redattore, il volere di tutti. L'atto notarile è quindi un prodotto unitario, nel quale la volontà dell'uno o dell'altro dei contraenti perde la propria individualità."
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Bibliografia

  • CASU, Atto notarile del cieco, Riv. Not. 5/2000, 2000

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