Applicabilità della conversione al patto successorio istitutivo



Cosa riferire della possibilità di fare applicazione del principio di cui all'art. 1424 cod.civ. , norma che prevede la conversione del negozio nullo in un atto valido, al patto successorio istitutivo (art. 458 cod.civ. )? Il problema è meno banale di quanto si pensi. Non può, in particolare, dedursi automaticamente una risposta negativa in base alla considerazione di una analoga soluzione al quesito circa l'impraticabilità di una conferma. Mentre infatti l'art.590 cod.civ. è istituto che postula un atto di ultima volontà, la conversione di cui all'art. 1424 cod.civ. ha come termine di riferimento il contratto e tale è il patto successorio.

Ciò premesso, pare comunque che non possa ipotizzarsi la conversione di un patto istitutivo, nullo come tale, in un valido testamento, neppure quando il primo possa dirsi contenere i requisiti formali del secondo. La conversione rinviene infatti un limite ogniqualvolta l'invalidità del negozio da convertire dipenda da illiceità per contrarietà rispetto a norme imperative (e l'art. 458 cod.civ. può ben dirsi tale) nota1. Qualora fosse consentita la conversione del patto in un valido testamento si realizzerebbe esattamente lo scopo proibito dalla legge, quello cioè di vincolare la volontà del testatore al rispetto degli impegni assunti con i successibili relativamente al potere di disposizione dei propri beni a causa di morte, precludendo ogni facoltà di revoca (Cass. Civ. Sez. II, 4827/83 ) nota2.

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Note

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Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.66. Di contrario avviso Vignale, Il patto successorio, la donatio mortis causa e la conversione dei negozi illeciti, in Dir. e giur., 1962, p.322, a giudizio del quale potrebbe operare la conversione per i negozi affetti da nullità per violazione di norme imperative ma non per quelli contrari al buon costume o all'ordine pubblico. Non si vede tuttavia il motivo per cui operare questa distinzione, derivando in tutte queste circostanze la illiceità delle disposizioni negoziali.
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nota2

Auricchio, In tema di conversione di negozio illecito, in Riv.dir.comm., II, 1954, p.253.
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Bibliografia

  • AURICCHIO, In tema di conversione di negozio illecito, Riv.Dir. Comm., II, 1954
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
  • VIGNALE, Il patto successorio, la donatio mortis causa e la conversione dei negozi illeciti, Dir. e giur., 1962

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