Appello di Venezia del 2001 (31/05/2001)


Il danno risarcibile nell'ipotesi di dolo incidente, prevista dall'art. 1440 cod.civ., non si esaurisce nella mera considerazione del c.d. interesse negativo, bensì deve estendersi ad ogni conseguenza pregiudizievole - danno emergente e lucro cessante - nei limiti in cui sia ravvisabile un rapporto di diretta consequenzialità tra la condotta del deceptor e gli effetti pregiudizievoli.

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