Appello di Venezia del 1985 (18/12/1985)


La persistenza di squilibrio fra il capitale della nuova società e passività di quella preesistente non è di ostacolo alla trasformazione di una società a responsabilità limitata in una società in nome collettivo, in quanto, nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale, l'alternativa della trasformazione prevista dall'art. 2447 c. c. non postula necessariamente il riequilibrio fra il nuovo capitale e le vecchie passività; non può essere valutato in sede di omologazione il preteso carattere fittizio della nuova capitalizzazione della società risultante dalla trasformazione.

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