Appello di Venezia del 1982 (14/12/1982)


Nell'ipotesi in cui il cliente d'albergo, facendo uso del servizio doccia, privo della maniglia e del tappeto di gomma, subisca danni fisici a seguito di caduta per scivolamento non è ravvisabile alcuna responsabilità a carico dell'albergatore.L'uso cosciente e imprudente della cosa locata dall'albergatore (locale doccia privo di maniglia e tappeto di gomma) esclude la responsabilità per la garanzia della cosa locata ex art. 1578 c.c., e quella nascente dall'obbligo dell'albergatore di tutelare l'incolumità fisica dei clienti.

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