Appello di Trento del 1999 (20/03/1999)


E' compromettibile in arbitri, anche non rituali, la controversia relativa all'esclusione del socio di una società di persone composta da due soli soci poiché la controversia che riguarda l'esclusione del socio involge interessi individuali del socio stesso e perciò disponibili, in considerazione anche del fatto che a norma dell'art. 2272 c.c. lo scioglimento si verifica non come effetto immediato dell'esclusione, ma per l'inutile decorso del semestre entro il quale la pluralità dei soci può essere ricostruita; né viola il disposto dell'art. 2287, terzo comma, c.c., l'affidamento ad un arbitro del compito di valutare la sussistenza dei requisiti per l'esclusione (e non la delibera di esclusione assunta da un solo socio).Deve escludersi che il provvedimento di nomina dell'arbitro possa essere impugnato in via autonoma, dovendo essere impugnato esclusivamente in via incidentale nell'ambito delle questioni riguardanti il lodo (se ed in quanto dedotte nel giudizio arbitrale).

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