Appello di Trento del 1999 (06/07/1999)


A seguito della soppressione delle Usl e della conseguente istituzione delle Asl, si è realizzata la successione "ex lege" a titolo particolare delle regioni nei rapporti obbligatori già facenti capo agli enti esistenti, caratterizzata da una procedura di liquidazione affidata ad un'apposita gestione stralcio, strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante, individuata nell'ufficio responsabile della struttura sanitaria di riferimento e rappresentato dal direttore generale delle nuova azienda sanitaria nella veste del commissario liquidatore; pertanto il processo instaurato nei confronti di una Usl prima della sua soppressione prosegue fra le parti originarie e la legittimazione all'impugnazione della sentenza spetta all'organo di rappresentanza della gestione stralcio o alla regione. (Nella specie, la Corte d'appello ha sancito la nullità della sentenza di primo grado e ha rimesso la causa al primo giudice, poiché la stessa, correttamente cominciata nei confronti dell'ente inizialmente legittimato, era poi proseguita nei confronti dell'azienda ospedaliera, soggetto che non può ritenersi subentrato alla precedente Usl, spettando unicamente alle regioni di succedere nei pregressi rapporti debitori pendenti).

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