Appello di Torino del 2014 numero 152 (27/01/2014)




Nell’ambito del contratto bancario di mutuo deve ritenersi che il tasso effettivo globale applicato alla singola operazione deve essere accertato dal giudice unicamente sulla base dell’art. 644 c.p. che prevede come nella determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni e delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, e dunque anche del costo delle polizze assicurative obbligatorie per legge, dovendosi escludere ogni efficacia in merito delle istruzioni della Banca d’Italia per le rilevare il TEGM, il tasso effettivo globale medio, per non avere portata derogratrice o integratrice della norma.

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