Appello di Torino del 2001 (19/01/2001)


Quando un consiglio di amministrazione è composto da due membri i quali rivestano anche la carica di amministratori delegati, per la deliberazione di revoca di uno dei medesimi non si computa, ai fini dei "quorum" costitutivi e deliberativi, il consigliere personalmente interessato, ricorrendo una ipotesi indubbia di conflitto di interessi ex art. 2391 c.c.

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