Appello di Roma del 2013 numero 207 (14/01/2013)




In materia di contraffazione di marchi, dal rischio anche di una semplice associazione tra due segni, con conseguente indebito sfruttamento della fama spettante al titolare del marchio tutelato, soprattutto se sussiste una sostanziale affinità dei prodotti commercializzati poiché tutti riconducibili allo stesso ambito merceologico, deriva la sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 2598 c.c. per la configurabilità della concorrenza sleale.

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