Appello di Roma del 2013 numero 17 (08/01/2013)




In applicazione dei principi dettati dagli artt. 2236 e 1176, comma II, c.c. , l’avvocato deve considerarsi responsabile verso il suo cliente in caso di incuria e di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni complesse e opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità nei confronti del cliente, salvo dolo o colpa grave.

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