Appello di Roma del 2013 numero 0969 (19/02/2013)




Poiché tra gli obblighi accessori del notaio stipulante rientra l'attività di consulenza rispetto allo scopo tipico dell'atto in concreto da compiere, nel caso in cui l'atto riguardi la compravendita di un immobile gravato da iscrizione ipotecaria per debito della parte venditrice (che, per questo, è tenuto ad estinguere il debito prima della vendita salvo che l'acquirente non si accolli il debito diminuendo l'importo del corrispettivo della compravendita), il notaio non può limitarsi a trattare solo i rapporti interni tra le parti, ma deve indicare la peculiare situazione della garanzia reale che riguarda il bene negoziato, senza limitarsi alla sola allegazione di dichiarazioni della parte venditrice che attestino una condizione del bene diversa da quella che emerge da
atti ufficiali, giungendo sino ad una manifestazione di contrarietà alla stipula dell'atto ove ciò sia rispondente all'interesse del cliente al quale, in caso contrario, deve essere richiesto uno specifico atto di esonero da responsabilità.

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