Appello di Roma del 1997 (08/10/1997)


Il contratto di fidejussione omnibus stipulato dall'amministratore e rappresentante di una s.n.c. con una banca a garanzia delle obbligazioni di una s.r.l., al di fuori di una precisa relazione giuridica tra le due società che faccia presumere l'esistenza di un vantaggio mediato o immediato derivante alla s.n.c. dalla stipulazione del contratto, si configura come atto estraneo all'oggetto sociale della s.n.c. e, come tale, è inefficace. Il contratto di fidejussione omnibus stipulato dall'amministratore e rappresentante di una s.n.c. con una banca a garanzia delle obbligazioni di una s.r.l., nella quale egli rivesta la carica di amministratore ed abbia rilevanti interessi di natura personale, è stipulato in una situazione di conflitto di interessi con la società.

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