Appello di Roma del 1990 (17/10/1990)


La produzione di farmaci deve qualificarsi attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. Deve ritenersi fornita la prova liberatoria "di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno" da parte dei produttori di un medicinale e di materie prime impiegate nella sua preparazione, i quali abbiano dimostrato non solo di avere osservato le prescrizioni imposte dalla legislazione sanitaria, ma anche di aver eseguito le indagini suggerite dalle conoscenze tecniche e scientifiche all'epoca della lavorazione del prodotto.

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