Appello di Potenza del 2013 numero 662 (16/05/2013)




A differenza di quanto accade nella comunione ordinaria nella quale ben può il pignoramento colpire la quota indivisa, in presenza di una comunione legale tra coniugi oggetto dell'azione esecutiva può essere aggredito solo il singolo bene comune e non la quota indivisa di esso. Occorre, pertanto, in ipotesi di bene ricadente in comunione legale vendere l'intero e soddisfare i creditori del coniuge debitore sulla metà del ricavata. In sede di riparto finale, poi, assegnato ai creditori il valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, il residuo dovrà essere restituito alla comunione legale ovvero all'altro coniuge. La comunione legale per effetto dell'espropriazione forzata, non si scioglie ma si restringe con restituzione alla comunione dell'altra metà.

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