Appello di Napoli del 1999 (06/11/1999)


In caso di indebito oggettivo l' obbligazione restitutoria configura un debito di valuta e non di valore cosicché sulla somma sono dovuti gli interessi compensativi ma non deve essere computata la svalutazione monetaria, della quale si potrà tenere conto soltanto in sede di liquidazione del maggior danno ex art. 1224 c.c. derivante dalla mancata disponibilità della somma, la cui prova rigorosa deve essere fornita dall' attore.

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