Appello di Napoli del 1982 (08/07/1982)


E' annullabile e non inisistente nè nulla la delibera assembleare di una s.p.a.adottata con maggioranza meno elevata rispetto a quella sancita dal Codice Civile (art. 2377 cod. civ.).L'attribuzione del diritto di prelazione ed, a fortiori, del diritto di opzione - abbia essa origine legislativa o pattizia - opera in modo reale creando un vincolo obiettivo di indisponibilità del titolo, al cui violazione determina la nullità del trasferimento o della emissione ed intestazione delle nuove azioni opponibile al terzo ancorchè in buona fede.Gli adempimenti previsti dall'art. 2441 secondo comma cod. civ., condizionano la validità della offerta di opzione nè sono surrogabili con la conoscenza di fatto che il socio abbia avuto della delibera di aumento di capitale.E' illegittimo il sequestro giudiziario dell'azione volto all'esclusivo fine di inibire l'esercizio del diritto di voto inerente ad azioni in contestazione quando alla contestazione dell'altrui titolarità dell'azione non si accompagni la revindica o la domanda di reintegra o restituzione a favore dell'attore (art. 670 Cod. Proc. civ.).

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