Appello di Milano del 2014 numero 3054 (27/07/2014)




L’interdizione e l’inabilitazione rivestono infatti un carattere sussidiario e residuale, nel senso che possono essere applicate solo se costituiscano l’unico strumento che garantisca una tutela adeguata all’interessato, mentre in caso contrario si deve optare per la nomina di un amministratore di sostegno, in quanto misura meno invasiva, che ben può configurarsi quando il beneficiario è affetto da un vizio di mente totale ma non risulta pericoloso né per sé né per altri. L’amministrazione di sostegno può essere esclusa solo in ragione della complessità dell’incarico, delle potenzialità auto o etero – lesiva dell’incapace o dell’inadeguatezza della misura.

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