Appello di Milano del 2001 (20/02/2001)


L'oggetto sociale non limita la capacità giuridica e di agire della società, ma i poteri di rappresentanza degli amministratori e pertanto un atto ad esso estraneo, come può essere ratificato, così a maggior ragione può essere preventivamente autorizzato dalla società rappresentata mediante una deliberazione dell'assemblea ordinaria (nella specie l'iscrizione di un'ipoteca sugli immobili appartenenti ad una società per azioni, a favore di una banca creditrice di una terza società, era stata autorizzata da un'assemblea totalitaria).

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