Appello di Milano del 1996 (15/11/1996)


Nel rifiuto del socio di società di persone di prestare consenso alla modifica dell'atto costitutivo non può ravvisarsi un grave inadempimento degli obblighi sociali che legittimi l'esclusione del socio, quanto piuttosto un caso di scioglimento della società ex art. 2272, codice civile, per contrasto inconciliabile tra i soci.

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