Appello di Milano del 1994 (22/02/1994)


L'atto costitutivo di una società in accomandita semplice può legittimamente contenere una clausola che preveda l'intrasmissibilità mortis causa della quota di partecipazione del socio accomandante. è compatibile la scelta dei soci superstiti di liquidare la quota agli eredi del socio defunto con quella di sciogliere la società.

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