Appello di Milano del 1993 (30/03/1993)


La clausola statutaria con cui, in una società in accomandita semplice, si prevede la successione degli eredi dei soci accomandanti nella partecipazione societaria dei predetti soci non contrasta con l'art. 458, codice civile, il quale vieta i patti successori. La trasmissione per causa di morte della quota di partecipazione dei soci accomandanti nella società in accomandita semplice è regolata dall'art. 2322, codice civile, e l'accettazione della successione degli eredi, in particolare nella posizione societaria del dante causa, può desumersi anche da fatti concludenti. Quando la clausola statutaria, con cui si prevede la trasmissione per causa di morte della quota del socio accomandante nella società in accomandita semplice, disponga che nel caso di successione di una pluralità di eredi questi nominino un rappresentante comune, l'inosservanza della predetta clausola, dato l'evidente suo valore a favore della società e degli altri soci, può essere fatta valere dalla società o dai soci ma non dagli eredi dell'accomandante al fine di dimostrare la loro volontà negativa di subentrare al dante causa nella posizione societaria.

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