Appello di Milano del 1993 (19/10/1993)


L'eventuale carenza di legittimazione attiva in capo ai soggetti denuncianti non costituisce vizio di improcedibilità della domanda di controllo giudiziario, qualora il pubblico ministero, interveniente obbligatorio nel relativo procedimento, ritenga di "far proprie" le istanze promosse ai sensi dell'art. 2409, codice civile . L'attività dell'amministratore volta ad una radicale ristrutturazione dell'assetto aziendale con relativa consistente riduzione della produzione industriale, attuata, in difetto di una espressa volontà dei soci, per fronteggiare la profonda crisi finanziaria della società, costituisce grave irregolarità censurabile ai sensi dell'art. 2409, codice civile, ogniqualvolta si risolva in un sistematico e progressivo svuotamento della società con conseguente diminuzione delle garanzie dei soci e dei creditori sociali. Costituisce grave irregolarità rilevante ex art. 2409, codice civile, la concessione da parte dell'amministratore della società controllata di un ingente finanziamento alla società controllante erogato nella consapevolezza dell'obiettiva insolvenza della controllante tale da far ritenere certa l'inesigibilità del relativo credito.

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