Appello di Milano del 1992 (14/01/1992)


In una società di persone, verificatosi lo scioglimento particolare del vincolo sociale, sono unicamente i soci superstiti, e non la società di persone, i legittimati passivi nel giudizio di liquidazione della quota all'ex socio. L'esistenza di un fondo comune, dello svolgimento congiunto di un'attività economica e dell'affectio societatis provano che tra le parti sussiste un rapporto sociale di fatto. In assenza di specifici riscontri, i conferimenti apportati dai soci si presumono uguali. Ha natura di conferimento l'apporto del socio consistente nel mettere in rapporto la società con un importante canale di distribuzione al fine di consentire alla società la possibilità di sfruttare lo stock di produzione di altra società. Pur sussistendo i presupposti per l'esclusione del socio, la mancata comunicazione al socio della decisione di esclusione impedisce che tale causa di scioglimento particolare del vincolo prevalga sul successivo recesso del socio già escluso. Ai fini della determinazione del valore della quota spettante all'ex socio, il valore di avviamento deve essere computato solo quanto possano essere dimostrate le concrete attitudini produttive dell'azienda. In assenza di altri fatti che possano legittimare la domanda, non e' ammissibile la richiesta di risarcimento del danno avanzata dai soci superstiti contro il socio receduto da una società contratta a tempo indeterminato.

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