Appello di Milano del 1991 (29/11/1991)


Le immissioni di rumore ritenute intollerabili, in base ad una loro valutazione in termini assoluti e differenziali rispetto al rumore di fondo, producono un sicuro danno biologico, la cui esistenza, pertanto, non occorre verificare in concreto.In tema di applicazione dell'art. 844 c.c. al condominio di edificio la integrità della persona del condomino ed il bene primario della salute, in cui si concreta il danno biologico, non possono essere valutati solo in termini fisici, materialmente constatabili, ma comprendono anche la sfera emotiva e psichica, le cui sofferenze sono meno obiettivamente misurabili ma non per questo meno reali, nè può negarsi la sussistenza di una menomazione dell'integrità psichica derivante dalla spina irritativa costituita dalle continue aggressioni sonore superanti il limite della tollerabilità, in quanto l'efficacia patogena del rumore disturbante è dato acquisito alla scienza medica attuale, nè occorre in concreto verificarla.

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