Appello di Milano del 1991 (23/04/1991)


Le dimissioni che il socio accomandatario abbia rassegnato dalla carica di amministratore della società non costituiscono, qualora ad esse non si accompagni una ulteriore e diversa manifestazione di volontà, dichiarazione di recesso dalla società. Ne consegue che l'amministratore così dimessosi continua a mantenere la qualità di socio accomandatario della società. Ai sensi dell' art. 2301, codice civile, costituisce attività di concorrenza illegittima, rilevante ai fini dell'art. 2286, codice civile (esclusione del socio), quella dell'accomandatario che dopo aver disdetto a nome della società un contratto di agenzia intrattenuto dalla società stessa, lo abbia poi assunto in proprio.

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