Appello di Lecce del 1996 (09/09/1996)


L' art. 2345, codice civile, attribuisce all' atto costitutivo della società per azioni un' ampia discrezionalità nel determinare le sanzioni applicabili in caso di inadempimento degli obblighi connessi ad azioni con prestazioni accessorie; pertanto, qualora sia stata prevista una particolare sanzione per l' inadempimento dei suddetti obblighi, non è possibile applicarne una diversa.

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