Appello di L'Aquila del 2013 numero 963 (05/10/2013)




La pronuncia di revocazione non si giustifica per la semplice mancanza di riconoscenza da parte del donatario, o per il rifiuto di prestare assistenza morale e materiale al donante che ne abbia bisogno, ma richiede che il primo ometta di prestare al secondo gli alimenti, obbligazione che a sua volta presuppone (art. 438 c.c.) la sussistenza di uno stato di bisogno.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Appello di L'Aquila del 2013 numero 963 (05/10/2013)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti