Appello di Genova del 2004 numero 572 (29/07/2004)


Il diritto di ciascun condividente a una porzione di beni, qualitativamente omogenea rispetto all'intero, non è assoluto, ma derogabile. Esso, infatti, trova un limite: 1) nell'indivisibilità del bene (prevista dalla legge nell'interesse della produzione nazionale); 2) nel pregiudizio che il frazionamento causerebbe alle ragioni della pubblica economia e dell'igiene; e 3) nella non comoda divisibilità degli immobili; la quale può dipendere sia dall'eccessiva onerosità delle opere di divisione o dei pesi, limiti e servitù, imposti per il godimento delle singole quote, sia dal pregiudizio che da essa deriverebbe per il valore delle porzioni rispetto all'intero o per la normale utilizzabilità dei beni.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Appello di Genova del 2004 numero 572 (29/07/2004)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti