Appello di Genova del 1990 (23/10/1990)


Se "oggetto" della delibera, agli effetti dell'art. 2379, deve intendersi la materia intorno alla quale l'assemblea è chiamata a deliberare, occorre, perché vi sia nullità, che l'illiceità (ossia la contrarietà a norme imperative) riguardi direttamente la materia oggetto di delibera; con la conseguenza che, anche quando il vizio denunciato concerna una volontaria alterazione dei dati informativi, la delibera di fusione non cessa di avere un oggetto lecito e possibile, mentre illecito è un elemento del procedimento idoneo a influire sulla formazione della volontà assembleare; poiché l'informazione rappresenta sul piano logico e giuridico, un elemento necessario del procedimento deliberativo dalle regole generali relative al funzionamento dell'organo assembleare discende che anche all'assemblea convocata per decidere la fusione della società deve essere data una congrua informazione che, in mancanza di indicazioni della legge, deve essere elaborata in modo da rendere possibile e consapevole la decisione dei soci, i quali devono essere posti in grado, prima della riunione, di conoscere le ragioni ispiratrici, la situazione reale del patrimonio sociale e il nuovo assetto delle quote di capitale che sarà realizzato a fusione avvenuta.In tema di fusione, il controllo di legittimità attribuito al giudice può condurre a dichiarare l'invalidità della delibera che risulti assunta sulla base di elementi informatori non veri o del tutto inadeguati ad offrire una veridica ricostruzione delle condizioni patrimoniali della società, ma non a sindacare il rapporto di cambio e tanto meno a correggere, autoritativamente sostituendosi alla libera determinazione delle parti, un atto di autonomia negoziale, quale è la determinazione del rapporto di cambio.L'atto di fusione costituisce atto esecutivo della deliberazione di fusione, che si presuppone validamente ed efficacemente presa; talché l'invalidità della delibera di fusione si ripercuote anche sulla validità dell'atto di fusione, salvo l'intervenire di eccezionali ragioni di sanatoria previste dalla legge.

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