Appello di Firenze del 2014 numero 58 (15/01/2014)




In tema di prova della simulazione, mentre nessuna limitazione sussiste per i terzi e i creditori che possono ricorrere anche a presunzioni semplici quali l'inadeguatezza del prezzo, per i rapporti di parentela fra contraenti il legislatore ha posto precise limitazioni alle parti contraenti ex artt. 1417 e 2722 c.c.. La ratio è costituita dalla obiettiva impossibilità per i terzi di procurarsi la controdichiarazione, trattandosi di soggetti estranei all'accordo, per i quali la vicenda simulatoria rappresenta una mera circostanza di fatto, come tale da dimostrarsi con ogni mezzo, laddove risponde a un preciso interesse dei contraenti, allorché manifestano una intenzione diversa da quella effettiva, precostituirsi una prova inconfutabile in tal senso, qual è la controdichiarazione. Il contratto dissimulato (la donazione) richiede la forma scritta e solenne ad substantiam, pertanto la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti della prova testimoniale e per presunzioni, con la conseguenza che se il negozio simulato va redatto per iscritto, la prova per testi e per presunzioni non può essere ammessa contro il contenuto di un documento. In caso di simulazione relativa riguardante un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, dev'essere data, ai sensi dell'art. 2725 c.c. mediante atto scritto, cioè con un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalle parti, e comunque dalla parte contro la quale esso sia fatto valere in giudizio, con salvezza della prova testimoniale nella sola ipotesi, prevista dall'art. 2724 n. 3 c.c., di perdita incolpevole del documento.

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