Appello di Firenze del 1974 (11/11/1974)


La cessione dei beni a norma degli articoli 1977 segg.cod.civ. può essere fatta anche a un solo creditore. Spetta al debitore cedente, il quale intenda riacquistare la disponibilità dei beni ceduti, provare che egli non ha alcun debito verso il creditore cessionario e non già a questi provare l'esistenza del proprio credito.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Appello di Firenze del 1974 (11/11/1974)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti