Appello di Catanzaro del 1966 (22/11/1966)



A norma dell’art. 2052 cod. civ. del danno cagionato da animale risponde direttamente il proprietario o chi di esso si serve se il nocumento avviene nel periodo in cui il terzo lo ha in uso. Il concetto di uso dell’animale accolto dal precitato art. 2052 cod. civ. non implica necessariamente il potere di sfruttamento dello stesso ma soltanto un potere di governo, una disponibilità di fatto dell’animale medesimo, cosa che si riscontra anche in caso di sola custodia allorché trattasi di animale che per loro natura non sono suscettibili di particolare utilizzazione.

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