Appello di Catania del 2014 numero 1130 (28/07/2014)




Deve ritenersi la sussistenza di una condotta colposa imputabile all’Agenzia delle entrate per avere iscritto a ruolo l’importo preteso a titolo di recupero del rimborso Iva senza attendere l’esito della verifica demandata alla Guardia di Finanza nonché per avere omesso, dopo compiuta la verifica, di procedere all’annullamento in autotutela della cartella di pagamento e all’immediato sgravio, sussistendo nella fattispecie tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano essendosi verificato nella sfera giuridica della società un danno ingiusto conseguente al fatto di aver dovuto affrontare un apposito giudizio per ottenere l’annullamento della cartella di pagamento nonché all’iscrizione ipotecaria su tutto il proprio compendio immobiliare: ne consegue la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno all’immagine patito dalla società contribuente, da liquidarsi in via equitativa, e al rimborso delle spese legali sostenute.

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