Appello di Cagliari del 1998 (12/11/1998)
In caso di mancata interruzione della gravidanza ex art. 4 l. n. 194 del 1978, a seguito dell'imperizia o negligenza del medico, la struttura sanitaria da cui dipende il medico che ha eseguito materialmente l'intervento è tenuta al risarcimento dei danni a favore della donna, non per il solo fatto dell'inadempimento, ma solo se, alla luce dell'interesse protetto dall'art. 4 l. n. 194 del 1978, risulti provato il danno alla salute di questa, o anche il serio pericolo di danno. Pertanto, l'entità del risarcimento va determinata in quella somma necessaria a rimuovere le difficoltà economiche idonee ad incidere negativamente sulla salute della donna, ovvero a risarcire i danni alla salute in concreto subiti. Nulla invece è dovuto in ordine alle spese che la donna dovrà affrontare per il mantenimento del nuovo nato.