Appello di Cagliari del 1995 (15/05/1995)


Stipulato un contratto di mutuo ipotecario tra un soggetto ed altro soggetto che aveva dichiarato false generalità (anche in sede di acquisto dell'immobile ipotecato) e proposta dal mutuante azione esecutiva ipotecaria a seguito dell'inadempienza dell'altro contraente, il mutuante, accortosi dell'erronea indicazione dell'identità della controparte, può esperire azione risarcitoria contro il notaio per la sua negligenza nell'accertamento della identità delle parti. In particolare, è da ritenersi sussistente l'interesse ad agire contro il notaio, indipendentemente dalla attualità della pretesa risarcitoria, di cui può sempre essere riconosciuta la astratta fondatezza.

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