Appello di Cagliari del 1989 (20/01/1989)


Perché venga a configurarsi la responsabilità civile del giudice, prevista dall'art. 55 n. 2 c.p.c. (vigente prima dell'abrogazione referendaria) per le fattispecie di rifiuto, omissione o ritardo nel provvedere sulle domande o istanze delle parti e, in generale, nel compiere un atto del suo ministero, occorre sul piano oggettivo, un'omissione dell'atto dovuto che persista dopo il decorso di dieci giorni dal deposito di un'istanza con la quale la parte interessata abbia sollecitato la pronuncia del provvedimento, nonché, su quello soggettivo, la volontarietà dell'omissione e il dolo.

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