Appello di Bologna del 2003 (29/01/2003)


Per stabilire se un atto sia o meno estraneo all'oggetto sociale occorre prima individuare i limiti dell'oggetto; in seguito, indipendentemente dal fatto che risulti o meno espressamente contemplato nello statuto, occorre accertare se l'atto si ponga o meno in concreta aderenza con il programma economico perseguito dalla società. La prestazione di una garanzia, ancorché non menzionata nello statuto, non è estranea all'oggetto sociale se è in concreto ricollegabile all'attuazione del programma economico societario. L'attività compiuta da una società controllata in favore della controllante non può ritenersi automaticamente a vantaggio della prima, occorrendo indagare caso per caso se risponda, nella logica di gruppo, ad un interesse proprio, sia pure mediato o indiretto, della controllata.

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