Appello di Bari del 1953 (28/04/1953)




Assume indubbiamente la qualità di erede colui al quale siano attribuiti tra gli altri tutti i beni mobili del de cuius.
Il lascito dei fitti scadenti posteriormente al decesso non costituisce legato di credito dato che la legge prescrive ,perchè si possa avere questa figura, che i crediti sussistano al tempo della morte del testatore; trattasi pertanto di legato di usufrutto.

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