Ordinariamente l'anticresi è estintiva : i frutti civili o naturali devono essere imputati agli interessi (se dovuti) ed al capitale.
L'art. 1964 cod.civ. contempla l'anticresi c.d. "compensativa", esplicitamente prescrivendo la validità della pattuizione con la quale le parti convengono che i frutti valgano a compensare in tutto o in parti i soli interessi , con l'esclusione pertanto dell'imputazione del godimento al capitale (Cass.Civ., Sez. III
1866/83 ). La misura del debito permane dunque immutata, salva l'applicazione dell'art.
1448 cod.civ., norma che prevede il rimedio della rescissione generale per lesione (quando cioè o il valore dei frutti superasse di oltre la metà quello degli interessi ovvero si desse l'ipotesi inversa). Si tenga conto, tra l'altro, che normalmente il vantaggio connesso alla percezione dei frutti deve essere depurato dalle spese funzionali alla produzione di essi e che, mentre nell'anticresi estintiva il creditore deve rendere il conto al debitore, altrettanto non accade, secondo la prevalente opinione
nota1 , nell'anticresi compensativa.
La legge non considera con favore l'anticresi compensativa, come è evidente dal prosieguo dell'art.
1964 cod.civ. in esame: viene infatti disposto che il debitore possa in ogni tempo estinguere il proprio debito e rientrare nel possesso dell'immobile. Prescindendo dall'improprietà del riferimento al possesso (poiché la natura personale del diritto dovrebbe importare la qualificazione del materiale godimento dell'immobile da parte del creditore anticretico in chiave di mera detenzione
nota2 ) sembra trattarsi dell'attribuzione
ex lege di un diritto di recesso al solo debitore, il quale ha la possibilità di far cessare unilateralmente il vincolo contrattuale
nota3. Il relativo diritto è disponibile: ben potrebbe pertanto il debitore farvi rinunzia, dovendo il contratto essere portato sino al termine convenuto
nota4.
Note
nota1
Si confronti Fragali, Anticresi, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, libro IV, Bologna-Roma, 1974, p.202 e Tedeschi, voce Anticresi, in N.sso Dig.it., vol.I, 1968, p.664, per i quali l'esonero dall'obbligo di rendiconto si giustifica in ragione dell'assunzione in capo al creditore del rischio della fruttificazione.
top1nota2
Il creditore infatti ha diritto alla consegna e alla detenzione della cosa oggetto della detenzione: cfr. Biscontini, in Cod.civ.annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, libro IV, Torino, 1980, p.1445.
top2nota3
In dottrina (Fragali, cit., p.408) si ritiene che questa facoltà spetti anche al costituente non debitore.
top3nota4
Franceschetti, De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.613.
top4Bibliografia
- BISCONTINI, Torino, Comm.civ.annotato, Perlingieri, IV, 1980
- FRAGALI, Anticresi, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, IV, 1974
- FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
- TEDESCHI, Anticresi, N.sso Dig. it., 1968