Annullamento della cessione dei beni ai creditori



Il I° comma dell'art. 1986 cod.civ. contempla una peculiare fattispecie di annullamento del contratto di cessione dei beni ai creditori. E' infatti previsto che la cessione possa essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha in effetti dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti.

La ragione della annullabilità viene rinvenuta nella tutela dei diritti dei creditori, i quali hanno l'evidente interesse a conoscere con esattezza la consistenza del patrimonio del loro debitore onde valutare circa la convenienza di addivenire alla cessio bonorumnota1.

La condotta del debitore che nasconde una parte cospicua dei propri beni o, al contrario, giunge a simulare un passivo di misura superiore a quella reale, viene per lo più qualificata in chiave di dolo negoziale (art. 1439 cod.civ. ) nota2  sostanziandosi nell'induzione in errore dei creditori, i quali si sono indotti a perfezionare la cessione. Non si dimentichi che, in pratica, la cessione dei beni ai creditori non è altro che un incarico, un mandato ad alienare le attività di cui è titolare il debitore che si pone come succedaneo rispetto ad altri rimedi quali l'esecuzione forzata. E' chiaro che in tanto i creditori accettano di non aggredire i beni del debitore avvalendosi delle procedure esecutive, in quanto costui si comporti correttamente, ponendo "sul piatto" tutti i propri beni, senza nascondere nè gli elementi attivi nè quelli passivi afferenti al suo patrimonio.

Giova in questo senso osservare che la norma in esame, per quanto attiene alla dissimulazione di cespiti di proprietà del debitore, fa menzione di una parte notevole di essi, con ciò manifestando che l'inganno, il dolo, deve assumere le caratteristiche della determinanza (dolo causam dans) nota3. Si discute se la simulazione delle passività ovvero, al contrario, la dissimulazione delle attività debba necessariamente corrispondere ad una condotta dolosa ovvero anche semplicemente colposa del debitore. In particolare sembra difficile che condotte quali l'occultamento o la simulazione possano essere il frutto di un comportamento, ancorchè gravemente, soltanto colposo nota4.

Note

nota1

Così Tridico, Cessione dei beni ai creditori, in Comm.cod.civ., dir. da De Martino, libro IV, Roma, 1976, p.799.
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nota2

Cfr. Moretti, Contratti di garanzia. Transazione. Cessione dei beni, in Giur. sist. civ. comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1968, p.542; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.651.
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nota3

Si veda Iudica, voce Cessione dei beni ai creditori, Dig. disc. priv., IV, Sez. civ. II, 1988, p.285.
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nota4

In questo senso Moretti, cit., p.545 e Salvi, Della cessione dei beni ai creditori, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, libro IV, Bologna-Roma, 1974, p.389. Ritiene invece che questa disposizione possa prevedere anche un semplice comportamento colposo Sotgia, La cessione dei beni ai creditori, in Trattato dir. civ. it., diretto da Vassalli, vol.IX, 1957, p.144.
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Bibliografia

  • IUDICA, Cessione dei beni ai creditori, Dig.disc.priv., II, 1988
  • MORETTI, Contratti di garanzia. Transazione. Cessione dei beni., Torino, Giur.sist.civ.comm. dir. da Bigiavi, 1968
  • SALVI, Della cessione dei beni ai creditori, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura Scialoja e Branca, 1974
  • SOTGIA, La cessione dei beni ai creditori, Torino, Tratt.dir.civ. dir. da Vassalli, IX, 1957
  • TRIDICO, Cessione dei beni ai creditori, Roma, Comm.cod.civ. dir. De Martino, IV, 1976

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