Appare cosa assolutamente scontata che l'atto posto in essere dal soggetto legalmente incapace sia invalido.
In tema di
matrimonio da un lato l'art.
117 cod.civ. riferisce dell'impugnabilità dell'atto contratto con violazione di alcune norme dello stesso codice, tra le quali l'art.
84 cod.civ., che prevede il raggiungimento della maggiore età; dall'altro l'art.
119 cod.civ. prescrive invece, per il matrimonio contratto dall'interdetto per infermità di mente, che la relativa azione spetti al tutore, al pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo.
In
materia testamentaria l'art.
591 cod.civ. viene implicitamente a negare la capacità di testare per coloro che sono dichiarati incapaci.
Per quanto infine riguarda il
contratto, la disciplina posta dalla legge non fa menzione di alcun particolare requisito ai fini della caducazione dell'atto negoziale: è sufficiente, in altre parole, che sussista la causa di incapacità legale (minore età, interdizione legale o giudiziale) perchè il contratto risulti annullabile: cfr. I° comma art.
1425 cod.civ.
nota1. Fa eccezione l'ipotesi di cui all'art.
1426 cod.civ., in cui il minore abbia dolosamente occultato all'altro contraente la propria condizione
nota2.
Giova da ultimo rilevare come, in tema di
amministrazione di sostegno sia dettata una normativa speciale (
art.412 cod.civ.) intesa a prescrivere l'annullabilità degli atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno che violino norme di legge o le disposizioni date al riguardo dal giudice o ancora che siano compiuti eccedendo rispetto all'oggetto dell'incarico ovvero ai poteri conferiti dal giudice.
Note
nota1
Cfr. Messineo, Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. dir., II, 1958, p.473.
top1nota2
Si veda Rescigno, Pregiudizio e malafede nei contratti dell'incapace non dichiarato, in Giur. compl. Cass. Civ., II, 1951, p.153 e ss..
top2Bibliografia
- MESSINEO, Annullabilità e annullamento, Enc.dir., II, 1958
- RESCIGNO, Pregiudizio e malafede nei contratti dell'incapace non dichiarato, Giur.compl. Cass.Civ., II, 1951