Annullabilità del negozio testamentario



Il testamento, concepito come veicolo delle disposizioni in esso contenute, può essere considerato annullabile, qualunque sia la sua forma e qualunque sia la specie (ordinario o speciale), in relazione ai seguenti vizi: a) per difetto di forma, quando riguarda elementi diversi nota1 da quelli per cui è comminata la nullità (artt. 606 II comma e 619 II comma cod.civ. ); b) per difetto di capacità, quando dipende da infermità naturale, da interdizione per infermità di mente o da mancanza dell'età richiesta (art. 591 cod.civ. ).

Sono invece annullabili le singole disposizioni quando sono l'effetto di errore, dolo o violenza. Anche l'errore sul motivo, sia di fatto o di diritto, è causa di annullamento, a condizione che risulti dal testamento e sia l'unico determinante della disposizione in causa (art. 624 cod.civ. ).

Note

nota1

Si confrontino Messineo, voce Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. dir., vol.II, 1958, p.472; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1983, pp.455 e 497; Caramazza, Delle successioni testamentarie, art. 587-712, in Comm.teorico-pratico al cod. civ., dir.da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.162; Marmocchi, Forma dei testamenti, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.878.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • MARMOCCHI, Forma dei testamenti, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994
  • MESSINEO, Annullabilità e annullamento, Enc.dir., II, 1958

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