Annullabilità degli atti compiuti senza il necessario consenso (comunione legale)



Ai sensi dell'art. 184 cod.civ. gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683 cod.civ. nota1. Si tratta di una situazione patologica connotata comunque dall' efficacia interinale dell'atto posto in essere da uno soltanto dei coniugi, essendo l'azione di annullamento concessa a favore soltanto dell'altro (Cass. Civ. Sez. II, 1252/95; Cass. Civ. Sez. I, 10872/94). Talvolta prima di dar corso all'azione occorre accertare la natura comune del bene, acquistato come personale da uno soltanto dei coniugi (Cass. Civ., Sez. II, 24816/2018).
L'impugnativa deve essere proposta entro un anno dalla data in cui l'istante ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Il termine annuale, connotato da particolare brevità, sembrerebbe possedere natura decadenziale e non prescrizionale, nonostante largamente prevalente sia, soprattutto in giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. II, 1279/96), l'opinione contraria. Sull'argomento ci soffermeremo in apposita sede.
Nel caso in cui l'atto non fosse stato trascritto o il coniuge non ne avesse avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione, l'azione può essere proposta entro il termine di un anno dallo scioglimento stesso.
La condizione giuridica dell'atto di disposizione in difetto del consenso di uno dei coniugi è indubbiamente assumibile nell'ampia categoria dell'annullabilità, come d'altronde palesato dal tenore letterale della norma in esame, che fa anche menzione del tipico rimedio della convalida nota2. E' stato anche deciso che il coniuge che abbia alienato il bene immobile in comunione senza il necessario consenso dell'altro, sia obbligato a corrispondere a quest'ultimo la metà del prezzo ricavato, indipendentemente dal fatto che questi (l'alienante) abbia poi reimpiegato i denari per acquisire un nuovo immobile in capo alla comunione (Cass. Civ., Sez. II,23199/12). In tema di preliminare di vendita di un immobile di proprietà comune ai coniugi (Cass. Civ., Sez. II, 2202/13) l'eventuale mancanza di consenso si tradurrebbe nell'annullabilità dell'atto, ma non determinerebbe il venir meno della possibilità di far valere l'esecuzione in forma specifica ai sensi dell' 2932 cod.civ..

Se gli atti riguardano invece beni mobili non registrati il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato, su istanza di quest'ultimo, a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione nota3. Stante la riferita divergenza di disciplina, se ne è dedotto che la relativa attività giuridica sia da qualificare lecita (Cass. Civ. Sez. I, 4033/03).
Se Tizia, all'insaputa del coniuge Caio aliena un gioiello di famiglia è evidente che, stante l'operatività del principio possesso vale titolo di cui all'art. 1153 cod.civ. non sarebbe di alcuna utilità la previsione di un azione intesa all'annullamento dell'atto di disposizione. Per questo motivo la legge ha previsto un obbligo di ricostituzione della consistenza del patrimonio comune, reintegrandolo nei valori anteriori all'atto non autorizzato nota4.

Note

nota1

Tutto ciò a prescindere dalla buona o mala fede del terzo e dalla pregiudizievolezza o meno dell'atto nei confronti della comunione. Si veda A. Finocchiaro-M. Finocchiaro, Riforma del diritto di famiglia, vol. III, Milano, 1979, p.558.E' stato deciso che la regola si applichi non soltanto agli atti di trasferimento della proprietà, ma anche al contratto preliminare: d'altronde il principio di cui all'art. 184 cod.civ.risulterebbe alternativo alla regola secondo la quale gli atti compiuti da un coniuge senza il consenso dell'altro (dunque in violazione alle regole afferenti i poteri di amministrazione della comunione di cui all'art.180 cod.civ.) sarebbero addirittura inefficaci, salvo ratifica (Cass.Civ. Sez.III, 16177/01).
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nota2

Cfr. Auciello-Badiali-Iodice-Mazzeo, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, Milano, 2000, pp.442 e ss..
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nota3

Così Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p.88.
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nota4

Giusti, L'amministrazione dei beni della comunione legale, Milano, 1989, p.236.
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Bibliografia

  • AUCIELLO - BADIALI - IODICE - MAZZEO, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia: manuale e applicazioni pratiche delle lezioni di Guido Capozzi, Milano, 2000
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • FINOCCHIARO, Riforma del diritto di famiglia, Milano, III, 1979
  • GIUSTI, L'amministrazione dei beni della comunione legale, Milano, 1989

Prassi collegate

  • Quesito n. 54-2008/C, Divisione e condividenti in comunione legale

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