Annullabilità dipendente da causa diversa dall'incapacità legale



In relazione alle cause invalidanti comportanti annullabilità diverse dal difetto di capacità legale (incapacità naturale, vizi del consenso: errore, violenza, dolo; conflitto di interesse nella rappresentanza, mancanza del consenso di entrambi i coniugi in relazione ad atto di disposizione di bene ricadente nella comunione legale: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 24816/2018), l'art. 1445 cod. civ. prevede che la pronunzia di annullamento non pregiudica i diritti dei terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale.

Una volta che fosse stato pronunziato l'annullamento del contratto per causa diversa da incapacità legale il terzo subacquirente (vale a dire colui che ha acquistato da un soggetto il cui precedente titolo di acquisto è stato invalidato) viene tutelato alle condizioni previste dalla norma citata, condizioni che ci accingiamo ad assumere in considerazione.

Poniamo che Tizio, in stato di incapacità naturale (art. 428 cod. civ. ), abbia alienato un bene a Caio, il quale successivamente lo abbia rivenduto a titolo oneroso a Sempronio. L'eventuale azione promossa da Tizio (che nel frattempo ha recuperato la propria capacità di agire) nei confronti di Caio per ottenere l'annullamento del contratto, non è idonea a ripercuotersi anche sull'acquisto effettuato da Sempronio. Questo a condizione che Sempronio abbia stipulato in buona fede e semprechè si sia (se del caso) provveduto a trascrivere il titolo di acquisto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale effettuata da Tizio nota1.

Entro questi limiti è possibile riferire dell'art. 1445 cod. civ. come di una norma che introduce un caso di acquisto a non domino, a tutela dell'avente causa di colui che ebbe a propria volta ad acquistare in base ad un titolo annullabile (annullabilità debole) nota2.

Quali sono i requisiti ai quali è subordinata la protezione del terzo nell'ipotesi di annullabilità dipendente da causa diversa dall'incapacità legale?

  1. la buona fede del terzo, intesa come mancanza di conoscenza della patologia invalidante che affligge l'atto in base al quale l'avente causa del terzo ha acquistato;
  2. l'onerosità dell'acquisto del terzo;
  3. l'anteriorità della trascrizione del titolo rispetto a quella della domanda giudiziale volta a contestare il titolo affetto da annullabilità.


Note

nota1

Si vedano, tra gli altri, Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p. 257; Messineo, Il contratto in genere, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1972, pp. 404 e ss..
top1

nota2

Similmente Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, p. 152.
top2

Bibliografia

  • MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Annullabilità dipendente da causa diversa dall'incapacità legale"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti