Annullabilità della transazione per falsità di documenti



E' annullabile la transazione che sia stata perfezionata, in tutto o in parte, sulla scorta di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi (art. 1973 cod.civ. ).

La norma disciplina una specifica ipotesi di errore che attiene alla ritenuta veridicità di un documento che della transazione deve ritenersi necessario presupposto (anche non in via esclusiva).

Ad esempio, Tizio si determina a concludere con Caio un accordo in forza del quale si obbliga a corrispondere una certa somma a quest'ultimo affinchè lasci liberi i locali precedentemente locati dal padre di Tizio a Caio. Successivamente si scopre che il contratto di locazione, in effetti mai intercorso tra le dette parti, era frutto di una falsificazione.

Quando ha luogo una siffatta eventualità è dato alla parte caduta in errore (poichè credeva di transigere relativamente ad un rapporto regolato da un titolo genuino, mentre poi lo si scopre falso) il rimedio dell'azione di annullamento.

Che cosa accade se entrambe le parti del negozio transattivo sono cadute in errore?

La conseguenza più probabile è che la legittimazione all'azione di annullamento spetti a ciascuna di esse. Quando invece la falsità del documento sia conosciuta da una delle parti la fattispecie si avvicina assai al dolo.

Il problema è quello della sufficienza della mera omissione ai fini del dolo nota1. Se alla questione si dà risposta negativa (almeno ogniqualvolta non emerge un obbligo specifico di informativa) potrà dirsi sussistere dolo negoziale nella sola ipotesi in cui alla conoscenza della situazione si affianchi il callido occultamento della falsità documentale finalizzata a far cadere in errore l'altra parte, la quale si determina alla conclusione della transazione.

Non è sicuro il significato dell'espressione di cui alla norma in esame "documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi". Occorre forse l'accertamento giudiziale della falsità del documento? nota2

Sembra ragionevole ritenere che possa bastare a tal fine anche la semplice confessione della parte nota3.

Note

nota1

Opinione favorevole circa la sufficienza della mera omissione viene espressa da D'Onofrio, Della transazione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1962, p.238.
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nota2

In tal senso Santoro-Passarelli, La transazione, Napoli, 1986, p.171.
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nota3

Si confrontino Valsecchi, Il giuoco e la scommessa. La transazione, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, Milano, 1986, p.396; Gitti, L'oggetto della transazione, Milano, 1999, p.297.
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Bibliografia

  • D'ONOFRIO, Della transazione, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e branca, 1959
  • GITTI, L'oggetto della transazione, Milano, 1999
  • SANTORO PASSARELLI, La transazione, Napoli, 1986
  • VALSECCHI, Il giuoco e la scommessa. La transazione, Milano, Trattato Cicu-Messineo, XXXVII, 1986

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