Annullabilità



L'annullabilità vale a contraddistinguere una situazione di patologia giuridica dell'atto di gravità minore rispetto alla nullità. Mentre quest'ultima è posta a presidio di regole dettate nell'interesse generale, la prima viene invece a tutelare interessi eminentemente individuali ed in genere disponibili nota1.

Quanto detto è evidente con riferimento alle singole previsioni di annullabilità: si pensi ai vizi del consenso, al difetto o all'abuso di poteri rappresentativi, all'incapacità legale: v'è sempre un soggetto nel cui interesse è prevista la causa di annullabilità (art. 1441 cod.civ. ).

Tutela di interessi individuali disponibili non significa tuttavia che la disciplina dell'annullabilità sia derogabile da parte dei privati. Se è vero che spetta esclusivamente alla parte nel cui interesse è prevista la causa di annullamento la decisione se agire o meno, nonchè di provvedere, per il tramite dell'eventuale sanatoria, a rendere non più impugnabile l'atto, è anche vero che non è ammessa una rinunzia preventiva alla protezione offerta dalla legge. Si veda, a proposito dell'efficacia della clausola con la quale si stabilisca l'inopponibilità di alcune eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, l'art. 1462 cod.civ. . La clausola in esame non ha effetto per le eccezioni che deducono l'annullabilità (oltre che la nullità e la rescindibilità; non altrettanto può dirsi in tema di risolubilità) nota2.

La minor gravità della condizione giuridica corrispondente all'annullabilità rispetto a quella afferente alla nullità spiega l' efficacia interinale nota3 che l'atto annullabile è idoneo a sortire. Fino al momento in cui non subentri la pronunzia di annullamento infatti l'atto, pur inficiato dal vizio invalidante, continua a esplicare i propri effetti nota4.

Note

nota1

E' usuale il riferimento alla relatività dell'annullabilità in contrapposizione all'assolutezza della nullità. Così, tra gli altri, Torrente, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.310; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.932. Peraltro è opportuno sottolineare come vi siano singole ipotesi speciali di annullabilità c.d. assoluta: cfr. la fattispecie di cui al II° comma dell'art. 1441 cod.civ.. Si veda in merito Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, pp.38 e 255; Napoli, L'infermità di mente, l'interdizione, l'inabilitazione, in Comm. cod. civ., diretto da Schlesinger, 1995, p.47; Cariota Ferrara, Annullabilità assoluta e nullità relativa, in Studi in onore di B. Scorza, Roma, 1940, p.73 e ss.; Messineo, Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. dir., II, 1958, p.474.
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nota2

Cfr. Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.804.
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nota3

Si vedano Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.275; Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.643.
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nota4

Messineo, cit., p.470, a proposito parlava di "validità pendente risolutivamente".
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Bibliografia

  • CARIOTA-FERRARA, Annullabilità assoluta e nullità relativa, Roma, Studi in onore di B. Scorza, 1940
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MESSINEO, Annullabilità e annullamento, Enc.dir., II, 1958
  • NAPOLI, L'infermità di mente, l'interdizione, l'inabilitazione, Comm.cod.civ. dir. da Schlesinger, 1995
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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